Art. 6.
(Procedimento di opposizione).

      1. L'opposizione da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5, comunicata anche verbalmente al medico dell'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere proposta, senza formalità, e comunque non oltre dodici ore dalla comunicazione, al presidente del tribunale della circoscrizione del luogo di degenza dell'infermo. Se più sono le comunicazioni, il termine decorre dalla prima comunicazione.
      2. Il presidente del tribunale, sentiti l'opponente e un collegio medico composto dalle persone indicate dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, convalida, se del caso, l'accertamento

 

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e autorizza chi lo ha effettuato a disporre l'interruzione della terapia.
      3. Il medico dell'azienda sanitaria locale, decorse dodici ore dalla comunicazione di cui al comma 1, accerta se l'opposizione è stata proposta. Ove ciò non risulti, dispone l'interruzione della terapia.